[A] Sulla natura del giudizio instaurato a seguito della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte della Stazione Appaltante. [B] Sulla ricostruzione dell’istituto del dissesto dell’Ente locale e sul ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione. [C] Sulle conseguenze dell’avvio della procedura liquidatoria di cui all’art. 248 co. 2 del TUEL: una disamina del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive e della sorte degli interessi e della rivalutazione monetaria nel periodo antecedente l’approvazione del rendiconto. [D] Sull’(in)ammissibilità della domanda, proposta da un’impresa, volta ad ottenere il capitale e gli interessi dovuti dall’Ente pubblico anteriormente alla procedura conseguente al dissesto del medesimo.
SENTENZA N. ****
[A] In premessa va chiarito che, di seguito alla proposizione di un’opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura tra le parti niente altro che un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l’accertamento della entità e sussistenza del credito azionato mediante la procedura monitoria. Tale avviso risulta invero co...